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Roma

Il Tar annulla gli aumenti delle strisce blu

Marino e il comune perdono ancora davanti al Tar, i cittadini vincono. I magistrati amministrativi della seconda sezione hanno infatti accolto il ricorso del Codacons e bocciato le nuove tariffe per la sosta a pagamento entro le strisce blu: annullato l’adeguamento dell’imposta oraria a 1,50 euro (in tutte le aree, sia entro che fuori le Ztl) e sospese sia quella agevolata giornaliera da 4 euro per otto ore continuative che quella mensile da 70 euro per vettura. Secondo il Tar, il Campidoglio ha utilizzato ingiustificatamente “la leva finanziaria quale strumento esclusivo per migliorare l’utilizzo degli spazi di sosta tariffata”.

Prima di cambiare le tariffe, scrivono ancora i giudici nella sentenza, “non vi è stata alcuna verifica circa la domanda di sosta nelle diverse zone tariffate, né alcuna differenziazione è stata operata tra soggetti che provengono da zone già coperti da servizi ‘forti’ di trasporto pubblico e utenti che invece si spostano da zone periferiche o comunque non adeguatamente servite”. A parere del Tar del Lazio, la delibera con la quale il Comune di Roma ha disposto gli aumenti delle tariffe per le ‘strisce blu’ “oltre ad essere caratterizzata da una istruttoria incompleta e inadeguata, rispetto allo stesso fine dichiaratamente perseguito”, cioè come regolatore dell’uso dell’auto da parte di chi arriva da zone servite dal trasporto pubblico.

“E’ inutile aggiungere che il potenziamento e/o la razionalizzazione della rete di trasporto pubblico avrebbe dovuto precedere e non seguire la rimodulazione della disciplina della sosta”, sostengono i giudici del Tra del Lazio annullando la delibera del Campidoglio sull’aumento delle tariffe delle strisce blu. Per il Tar del Lazio, “non è in discussione il fatto che le ‘strisce blu’ costituiscano ormai in tutto il mondo uno degli strumenti essenziali per la limitazione della circolazione per superare le enormi criticità ambientali dei centri storici” ma sottolineano “non vi è stata (nella delibera, ndr) alcuna verifica circa la specifica domanda di sosta nelle diverse zone tariffate, né alcuna differenziazione è stata operata, ad esempio, tra soggetti che provengono da zone già coperte da servizi ‘fortì di trasporto pubblico, ed utenti che, invece, si spostano da zone periferiche o, comunque, non adeguatamente servite”.

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